IL TRIBUNALE In data 5 settembre 2007, veniva emesso il decreto di citazione a giudizio a carico di S. S. per il reato di cui all'art. 424 c.p. Dalla lettura del casellario giudiziale risulta che, in data 9 febbraio 2006, il Giudice tutelare di Trieste aveva dichiarato aperta l'amministrazione di sostegno a carico del prefato a tempo indeterminato. Il decreto di citazione veniva notificato nel domicilio eletto, a mani del difensore dello S. Lamenta la difesa la mancata previsione, nell'art. 166 c.p.p., di una tutela adeguata a favore del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno nella fase della conoscenza o conoscibilita' dell'atto, non essendo prevista la possibilita' che le notifiche vengano effettuate all'amministratore di sostegno, cosi' come avviene per l'interdetto o per l'inabilitato, ove e' statuita la notifica al tutore o al curatore. Ritiene lo scrivente che la questione debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, essendo rilevante al fine di decidere, posto che trattasi di verificare se vi e' stata una corretta instaurazione del contraddittorio. Inoltre, la questione appare non manifestatamene infondata con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. e 111, terzo comma Cost. L'amministratore di sostegno e' nominato per la persona che, per effetto di infermita' o di una menomazione fisica, non sia in grado di provvedere ai propri interessi. Parimenti, la persona che per abituale infermita' non sia ingrado di tutelare e provvedere ai propri interessi puo' esser interdetta, con la conseguente nomina di un tutore. Ladddove lo stato non sia particolarmente grave, essa puo' essere inabilitata e in suo favore viene nominato un curatore (414-415 cc.). La S.C. ha ricordato quale sia la finalita' dell'istituto introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n. 6. In particolare, la Cassazione ha affermato che, rispotto agli istituti della interdizione o della inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato non con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermita' o impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto alla maggiore idoneita' di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di vita di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della procedura applicativa (Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). La omologazione tra interdizione o inabilitazione, da un lato, e condizione del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno viene, vieppiu', evidenziata dalla applicabilita', anche per essa, di una serie di norme dettate in materia di tutela ed espressamente richiamate dall'articolo 411 c.c., come il riferimento al giuramento del tutore, alla incapacita', alla dispensa. Ancora si fa esplicito richiamo alle norme dettate per la tutela, applicabili anche in casi di amministrazione di sostegno, in materia di atti consentiti al tutore con autorizzazione del giudice tutelare del tribunale, di atti vietati, di gratuita', di contabilita' dell'amministrazione, di responsabilita' del tutore o protutore, di cessazione dall'ufficio e di rendiconto finale. Insomma, la stessa disciplina che regola l'amministrazione di sostegno e' mutuata da quella della tutela. Allora, appare evidente che il nuovo strumento introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 non e' qualitativamente diverso dagli strumenti' gia' approntati dal codice civile in materia di sostegno a soggetti deboli e la differenza tra gli istituti non si basa sulla gravita' dell'infermita' del soggetto assistito. Se cosi' e', non pare conforme al dettato costituzionale di cui all'art. 3 la limitazione operata dall'art. 166 c.p.p. ai soli casi di interdizione ed inabilitazione, con riferimento alla assistenza del soggetto debole nella fase della notificazione e quindi della conoscenza di atti giudiziari, che, nel caso che ci occupa, e' l'atto di incolpazione (decreto di citazione a giudizio). E' ben vero che la lettura della norma costituzionale impone non una eguaglianza tout court, ma la necessita' di trattare casi uguali in modo eguale e, per contro, di riconoscere una disciplina difforme nei casi in cui la diversita' sia rilevante. In realta' qui, come detto, tra l'amministrazione di sostegno e gli istituti della tutela e della curatela non esiste una differenza qualitativa/quantitativa che giustifichi un diverso trattamento dell'assistito nel compimento di attivita', nel caso in specie, fondamentali come la ricezione di atti giudiziari. L'esclusione dell'ipotesi dell'amministrazione di sostegno, allora, dalla disciplina dell'articolo 166 c.p.p. non pare trovare fondamento in una diversita' qualificante, bensi' pare puramente arbitraria e quindi contrastante con l'art. 3 Cost. La norma sembra anche in contrasto con l'art 111 cost. Commi primo e terzo con specifico riferimento alla disciplina del giusto processo regolato dalla legge, in quanto viola il diritto all'informazione relativo alla natura ed ai motivi dell'accusa elevata a carico di un soggetto ritenuto giudizialmente non in grado di provvedere ai propri interessi. Per la realizzazione del diritto e' necessario che il soggetto non autonomo sia assistito per l'esplicazione di una piena e consapevole difesa.